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L'istituto dell'accesso civico è stato inizialmente introdotto nell'Ordinamento con l'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare quei dati, documenti e informazioni "pubblici" che sono stati individuati dalla norma come oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

 

Successivamente il predetto istituto di cui all'art. 5, a seguito delle modifiche apportate con il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è stato trasformato in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti quei dati, documenti e informazioni, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, diritto da far valere, in caso di ritardo o mancato riscontro, anche mediante ricorso al titolare del potere sostitutivo.

 

Questo nuovo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 ed è stato disciplinato da questo Ente, inizialmente con l'art. 40 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza triennio 2017-2019, e successivamente con il seguente atto di natura regolamentare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 20.10.2017:

                                            Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato

 

Eventuali reclami riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate potranno essere inoltrati alla seguente casella mail del R.P.C.T. : responsabile.corruzione@comune-pozzallo-rg.it